Ultimo numero pubblicato

Rivista VOLO A VELA n. 397

In distribuzione postale l'ultimo numero pubblicato dal CSVVA (editore, Centro Studi del Volo a Vela Alpino). ABBONATI

Rivista VOLO A VELA n 396 COPERTINA

SOMMARIO n. 397
■ Editoriale: Alla lunga, siamo migliori
■ Notizie in breve
   - Nuovi piloti ACAO
   - Corso istruttori a Varese
   - Un avversario per il club nazionale tedesco
   - AVGAS 100LL
   - Canali radio utilizzati illegalmente
    - Collaborazione tra Jonker e DG
   - Nuovi profili alari per Ventus 2
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Oggetto

Legge di Riforma dello Sport prestazioni sportive dei volontari - art. 29 D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii.

Riforma dello Sport governo
A seguito delle modifiche normative introdotte nel sistema sportivo italiano dal D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, anche con riguardo alle prestazioni rese dai lavoratori sportivi, dai collaboratori e dai volontari, successivamente integrato e corretto con il D.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022 e con D.lgs. n. 120 del 29 agosto, le Federazioni Sportive Nazionali possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le uniche figure impiegate nelle attività sportive di nomina AeCI che godono di un trattamento di missione, interessate dalla riforma dello sport, sono quelle del giudice sportivo e del controllore.

Il Consiglio Federale con delibera n. 93 del 3 maggio 2024, considerata la peculiarità delle modalità, della frequenza e delle caratteristiche delle attività svolte dai suddetti soggetti, basate sulla passione e sulla dedizione senza ricevere compensi finanziari, ha definito le prestazioni come rese in un contesto di volontariato.

Pertanto, con la succitata delibera consiliare, sono state modificate le modalità di rimborso spettanti a giudici sportivi e a controllori come di seguito esplicitato.

Ai giudici sportivi e ai controllori, in quanto erogatori di prestazioni sportive amatoriali e, pertanto, volontari ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.3612021e ss.mm.ii., per l'attività gratuita di volontariato, effettuata fuori dal territorio comunale di propria residenza, spetta il rimborso delle sole spese di trasporto, compresi biglietti autostradali, anche nella tipologia della indennità chilometrica, ed il rimborso delle spese di vitto, di un solo pasto qualora la trasferta abbia una durata non inferiore a 8 ore, nonché anche di alloggio e di due pasti qualora la trasferta sia di durata superiore alle 12 ore, limitate, le anzidette spese di vitto e di eventuale alloggio, ad un importo massimo di 50,00 euro giornalieri.

L'indennità chilometrica, nel caso di utilizzo del veicolo proprio da parte del volontario, è ammessa nella misura di ll5 del costo al litro della benzina per ogni chilometro percorso. Ai fini del computo delle distanze per la corresponsione dell'indennità chilometrica, occorre far riferimento agli effettivi chilometri percorsi, di andata e ritorno, tra il luogo di residenza ed il luogo ove si svolge la missione.

Il rimborso delle spese di trasporto, in tipologia diversa dalla indennità chilometrica, e delle spese di vitto e di alloggio, è subordinato alla presentazione ad AeCI da parte del volontario sportivo di nota a piè di lista nella quale devono essere indicati luogo, data, durata e motivo della trasferta, riepilogate le spese sostenute per svolgere la missione ed allegati i documenti giustificativi di spesa in originale.

In altemativa, per il rimborso delle suddette tipologie di spesa, effettivamente sostenute dal volontario sportivo nell'ambito dell'attività svolta in qualità di giudice sportivo e di controllore, è ammessa l'autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che analiticamente esponga le spese sostenute sia per natura che per importo, purché le stesse non superino l'importo di 150 euro mensili.

Si attenziona che le succitate autocertificazioni sono soggette al controllo secondo le modalità fissate dal D.P.R. n. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

I rimborsi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito del volontario sportivo.

I volontari saranno coperti anche da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
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Fonte
- circolare AeC: AMM/CIRCOLARE N.11/2024
- modulo AeCI per richiesta rimborso spese